copia informatica trasmessa via telematica, non
sconta l’imposta di bollo
CNN 19.04.2002,
Est.: Petrelli
Si chiede
di conoscere quale sia il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, della copia
con firma digitale, trasmessa telematicamente all’ufficio del registro delle
imprese, in attuazione della "Convenzione per la prima attuazione della
firma digitale nelle pratiche e atti da presentare agli uffici del registro
delle imprese", stipulata tra il Consiglio Nazionale del Notariato, la
Notartel, Unioncamere ed InfoCamere, in adempimento del disposto dell’art. 31,
c. 2 della L. 24.11.2000 n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni.
La suddetta
Convenzione chiarisce in realtà che la "copia informatica" dell’atto
notarile, trasmessa attualmente al registro delle imprese, non ha valore di
copia autentica.
Tale è,
infatti, ai sensi dell’art. 2714,c.c., quella spedita "nelle forme
prescritte" dal pubblico ufficiale competente.
Al fine di
verificare quali sono le "forme prescritte" per la copia informatica
di un documento, occorre aver riguardo alle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445 (testo unico in materia di documentazione amministrativa),
ed in particolare:
all’art. 8,
ai sensi del quale "Il documento informatico da chiunque formato, la
registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle disposizioni del presente testo unico";
all’art.
10, c. 3, che recita: "Il documento informatico, quando è sottoscritto con
firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è
basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di
falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto";
all’art.
20, c. 2 e 3: "I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di
atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari
pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi
degli artt. 2714 e 2715, c.c., se ad essi è apposta o associata la firma
digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del
presente testo unico. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in
origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad
ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata
secondo le regole tecniche di cui all'art. 8, c. 2";
all’art.
23, c. 2: "L'apposizione o l'associazione della firma digitale al
documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo";
all’art.
24, c. 6, giusto il quale "La presentazione o il deposito di un documento
per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione
sono validi a tutti gli effetti di legge, se vi sono apposte la firma digitale
e la validazione temporale a norma del presente testo unico";
all’art.
29, c. 3: "Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti
alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in
conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme
autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici".
Emerge che
gli effetti di cui all’art. 2703, c.c., discendono esclusivamente da un
documento informatico cui sia apposta la firma digitale, in conformità a
determinate regole tecniche; detta firma digitale, realizzata mediante il
sistema delle "chiavi asimmetriche", esige che la chiave pubblica del
notaio (pubblico ufficiale non appartenente alla P.A.) sia certificata e pubblicata
autonomamente, in conformità al rispettivo ordinamento giuridico.
Ad oggi una tale regolamentazione
non è stata ancora emanata, con la conseguenza che la copia informatica di cui
si discute non ha il valore di copia autentica, prescritto dalla vigente
normativa per l’iscrizione degli atti nel registro delle imprese.
la
Convenzione sopra citata ha previsto, nel periodo transitorio, che la
trasmissione telematica sia seguita dall’invio, all’ufficio del registro delle
imprese, di una copia autentica cartacea, indispensabile affinché il
procedimento di iscrizione possa essere correttamente perfezionato.
Ai fini del
trattamento tributario delle copie trasmesse all’ufficio del registro delle
imprese, occorre quindi tener conto della circostanza che – seguendo la
procedura delineata dalla Convenzione– attualmente tale trasmissione ha ad
oggetto una copia autentica ed una copia "non autentica", munita di
una firma digitale non avente i requisiti di legge.
Ne consegue
che – mentre la copia autentica cartacea è assoggettata ad imposta di bollo, ex
art. 1, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 – non
altrettanto può dirsi per la copia "informatica" dell’atto, che non è
copia autentica e che quindi non è assoggettata, da alcuna norma, ad imposta di
bollo.
Ne consegue
che sarebbe illegittima la pretesa dell’ufficio del registro delle imprese di
assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di bollo, oltre che la copia
cartacea anche quella trasmessa per via telematica.